(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 7 del 17 febbraio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Modifica all'art. 18 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86
 
   1.  Il  sesto comma dell'art. 18 della legge regionale 30 novembre
1983, n. 86, e' cosi' sostituito:
   "6. Dalla data di pubblicazione della proposta di piano cessano di
applicarsi le norme di salvaguardia previste dalla  legge  istitutiva
ai  sensi del precedente art. 16, primo comma, lett. d); dalla stessa
data, fino all'entrata in vigore  della  legge  di  approvazione  del
piano  territoriale,  e comunque per non oltre due anni dalla data di
pubblicazione  nel   Bollettino   ufficiale   della   regione   Lazio
dell'avviso  di  ricevimento  da  parte  della giunta regionale della
proposta di piano, e' vietato ogni intervento  in  contrasto  con  le
previsioni del piano medesimo e delle eventuali modifiche deliberate,
in sede di verifica del piano, da parte della  giunta  regionale,  ai
sensi del successivo art. 19, secondo comma".
   Dopo il sesto comma dell'art. 18 della legge regionale 30 novembre
1983, n. 86, come sopra modificato, e' aggiunto il seguente comma:
   "6.-bis.  Ai  fini  di quanto previsto dal precedente sesto comma,
l'avviso  deve  essere  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
regione Lazio immediatamente successivo alla data di ricevimento".