(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 7 del 17 febbraio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica all'art. 18 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 1. Il sesto comma dell'art. 18 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, e' cosi' sostituito: "6. Dalla data di pubblicazione della proposta di piano cessano di applicarsi le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva ai sensi del precedente art. 16, primo comma, lett. d); dalla stessa data, fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano territoriale, e comunque per non oltre due anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio dell'avviso di ricevimento da parte della giunta regionale della proposta di piano, e' vietato ogni intervento in contrasto con le previsioni del piano medesimo e delle eventuali modifiche deliberate, in sede di verifica del piano, da parte della giunta regionale, ai sensi del successivo art. 19, secondo comma". Dopo il sesto comma dell'art. 18 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, come sopra modificato, e' aggiunto il seguente comma: "6.-bis. Ai fini di quanto previsto dal precedente sesto comma, l'avviso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio immediatamente successivo alla data di ricevimento".